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Edilizia4 min di lettura

Condono edilizio e sanatoria: le differenze

Condono edilizio e sanatoria non sono la stessa cosa: differenze, quando si applicano e perché un condono non perfezionato è un rischio quando compri casa.

di Redazione CasaCheckAI

Condono edilizio e sanatoria edilizia vengono spesso usati come sinonimi, ma sono due cose diverse. Il condono è una misura straordinaria che alcune leggi speciali hanno concesso in periodi limitati, capace di perdonare anche abusi sostanziali; la sanatoria ordinaria è uno strumento sempre disponibile, ma che regolarizza solo gli abusi conformi alle norme. Capire la differenza è decisivo quando compri casa, perché un condono "in corso" e mai concluso è uno dei segnali più insidiosi.

Il condono edilizio

Il condono edilizio è una sanatoria straordinaria introdotta da leggi nazionali specifiche, valide solo per gli abusi commessi entro certe date e con domanda presentata entro finestre temporali precise. In Italia ci sono stati tre condoni principali:

La sua particolarità è che poteva sanare anche difformità sostanziali, non conformi agli strumenti urbanistici, dietro pagamento di un'oblazione e degli oneri concessori. Oggi non si può presentare una nuova domanda di condono. Contano solo le pratiche aperte all'epoca.

La sanatoria ordinaria

La sanatoria ordinaria è l'accertamento di conformità previsto dal DPR 380/2001. È sempre attivabile, ma a una condizione stringente, la doppia conformità. Nella versione piena dell'art. 36, valida per gli abusi in assenza di permesso o in totale difformità, l'opera deve risultare conforme alle norme urbanistiche ed edilizie sia al momento in cui è stata realizzata sia al momento della domanda. Chi sana paga il contributo di costruzione in misura doppia a titolo di oblazione.

Dal 2024 il decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito dalla L. 105/2024) ha aggiunto l'art. 36-bis. Per le difformità parziali e le variazioni essenziali basta una doppia conformità attenuata, cioè conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Resta comunque uno strumento per regolarizzare le irregolarità conformi alle regole, non gli abusi sostanziali veri e propri.

Condono e sanatoria a confronto

AspettoCondono edilizioSanatoria ordinaria (art. 36 / 36-bis DPR 380)
NaturaStraordinaria, leggi speciali a tempoOrdinaria, sempre disponibile
Cosa sanaAnche abusi sostanziali / non conformiSolo abusi conformi (doppia conformità)
QuandoSolo pratiche aperte nelle finestre noteIn qualsiasi momento
Costo tipicoOblazione + oneriOblazione (art. 36) o sanzione (art. 36-bis)
Oggi attivabile?No (solo pratiche storiche)

Perché conta quando compri

Il punto critico non è tanto "c'è stato un condono", quanto se quel condono è stato perfezionato.

Un condono perfezionato (oblazione pagata, titolo in sanatoria rilasciato o silenzio-assenso maturato) rende l'immobile regolare. Un condono non perfezionato lascia aperto un rischio che ricade su chi compra. Per questo va sempre verificato lo stato esatto della pratica.

Come verificare lo stato del condono

  1. Accesso agli atti in Comune: recupera la domanda di condono, le ricevute di oblazione e oneri, e il provvedimento finale.
  2. Verifica del perfezionamento: controlla che la pratica sia chiusa positivamente, non solo "presentata".
  3. Coerenza con catasto e stato di fatto: l'opera condonata deve risultare accatastata e corrispondere alla realtà. Vedi anche conformità urbanistica e l'articolo su come scoprire un abuso edilizio.
  4. Parere di un tecnico: davanti a una pratica datata o incompleta, fai ricostruire la situazione da un geometra o architetto.

Cosa controllare prima di comprare

  1. Esistenza e stato di perfezionamento di eventuali condoni o sanatorie.
  2. Pagamento integrale di oblazione e oneri.
  3. Corrispondenza tra ciò che è stato sanato, l'accatastamento e lo stato reale.
  4. Chi completa eventuali pratiche pendenti e entro quando (meglio prima del rogito).

Se la pratica è incompleta o i documenti mancano, chiarisci tutto con un professionista prima di firmare il preliminare.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra condono e sanatoria edilizia?
Il condono è una misura straordinaria, attivata da leggi speciali in finestre temporali limitate, che poteva perdonare anche abusi sostanziali non conformi agli strumenti urbanistici. La sanatoria ordinaria (accertamento di conformità, art. 36 e 36-bis del DPR 380/2001) è sempre disponibile, ma regolarizza solo gli abusi che rispettano la conformità alle norme.
Si può ancora fare un condono edilizio?
No. Il condono dipende da leggi straordinarie con finestre temporali chiuse: gli unici tre sono stati la L. 47/1985, la L. 724/1994 e la L. 326/2003. Oggi non si può presentare una nuova domanda di condono. Per regolarizzare un abuso resta la sanatoria ordinaria, se l'opera è conforme alle norme.
Quanto costa sanare un abuso edilizio?
Dipende dallo strumento. L'accertamento di conformità dell'art. 36 del DPR 380/2001 richiede il pagamento del contributo di costruzione in misura doppia a titolo di oblazione. Per le difformità minori sanabili con l'art. 36-bis, introdotto dal decreto Salva Casa, è prevista una sanzione pecuniaria. Vanno poi aggiunti i costi del tecnico per la pratica.
Cos'è la doppia conformità?
È il requisito chiave dell'accertamento di conformità. Nella versione piena dell'art. 36, l'opera deve essere conforme alle norme urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Per le difformità parziali e le variazioni essenziali, l'art. 36-bis introdotto nel 2024 ammette una doppia conformità attenuata: urbanistica al momento della domanda, edilizia al momento della realizzazione.
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Fonti

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